Descrizione
Per lo svolgimento di alcune attività il Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e il Regio Decreto 06/05/1940, n. 635 obbligano a tenere registri e tariffari.
Alcune competenze per la vidimazione dei registri e tariffari sono state trasferite ai Comuni, quindi al SUAP (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 112, art. 163, com. 2, let. d). Tra essi ci sono i registri di entrata e uscita delle sostanze stupefacenti.
I registri possono essere vidimati dal Comune, previa richiesta e presentazione dell’originale dello stesso, oppure la ditta può procedere all’autovidimazione. La validità dell’autovidimazione è stata riconosciuta anche dal Ministero dell’Interno (Parere ministeriale 20/06/2017, n. 557/PAS/U/009438/12015(1)).
Approfondimenti
I registri di carico e scarico di sostanze stupefacenti sono divisi tra quelli previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 09/10/1990, n. 309, art. 60 e art. 42. I primi devono essere vidimati e firmati dall'autorità sanitaria locale, i secondi devono essere vidimati e firmati dall'autorità sanitaria competente, quindi dal Sindaco (Circolare ministeriale 28/11/2010, n. 0021123).