Descrizione

Tassa rifiuti (TARI)

Con la denuncia TARI il contribuente informa il Comune di quelle variazioni, oggettive o soggettive, da cui consegue un diverso ammontare della tassa dovuta.

I contribuenti devono denunciare, utilizzando appositi modelli messi a disposizione del comune, ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa e in particolare:

  • l'inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza
  • la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni
  • il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni.

La denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell’occupazione o detenzione o alla modifica degli elementi imponibili.

La dichiarazione deve essere presentata:

  • per le utenze domestiche, nel caso di residenti da uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare e nel caso di non residenti da uno dei detentori/possessori a qualsiasi titolo
  • per le utenze non domestiche, dal legale rappresentante della ditta o società che occupa i locali
  • per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU/TARI già presentate e registrate in banca dati, salvo intervenute variazioni. Se non intervengono cambiamenti la denuncia vale anche per gli anni successivi.

Approfondimenti

La TARI è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali o aree scoperte operative adibite a qualsiasi uso, ad esclusione di:

  • le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi.
  • le aree comuni condominiali descritte nell'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva e le aree adibite a verde.

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti tributi (TARSU), salvo intervenute variazioni.

La superficie di riferimento ai fini TARI non può essere inferiore all'80% della superficie catastale (Legge 30/12/2004, n. 311, art. 1, com. 340).

Per gli immobili di categoria D ed aree esterne occorre esibire una planimetria firmata in originale da un tecnico abilitato, riportante la superficie calpestabile per destinazione d’uso. La planimetria deve essere presentata, anche per le altre categorie, nel caso in cui sulla visura del Catasto non risulti la superficie catastale o la consistenza. Per gli immobili di categoria C viene considerata la consistenza come superficie.

CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE:

Categoria 1: Locali delle abitazioni e relativi garage.

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE:

Categoria 2

Locali dei ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, locali dei caffè, bar, gelaterie, pasticcerie, osterie, birrerie, sale da ballo, circoli, discoteche, sale giochi

Categoria 3

Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, fiori, pollame, uova, pesce, supermercati alimentari

Categoria 4

Locali degli alberghi, locande, pensioni, stabilimenti balneari, bagni pubblici, alberghi diurni

Categoria 5

Locali degli esercizi di vendita di alimentari non previsti dalla categoria 03

Categoria 6

Locali dei collegi, dei convitti, istituti e case di riposo e di assistenza, istituti religiosi con convitto, ospedali, case di cura

Categoria 7

Locali degli ambulatori, poliambulatori, studi medici e veterinari, laboratori di analisi chimiche, stabilimenti termali, saloni di bellezza, saune, palestre e simili

Categoria 8

Locali degli esercizi commerciali diversi da quelli previsti alle categorie 03 e 05 e delle rivendite di giornali

Categoria 9

Locali degli studi professionali, uffici commerciali, banche, istituti di credito, assicurazioni, agenzie finanziarie, agenzie di viaggio, agenzie ippiche, ricevitorie totocalcio, totip, enalotto, banchi del lotto

Categoria 10

Locali degli stabilimenti industriali, laboratori e botteghe degli artigiani compresi gli uffici fino a 25 mq

Categoria 11

Locali dei magazzini e dei depositi al servizio di attività industriali e commerciali, autorimesse, autoservizi, autotrasportatori, sale di esposizione degli esercizi commerciali

Categoria 12

Locali dei teatri e cinematografi

Categoria 13

Locali degli enti pubblici non economici, musei, biblioteche, associazioni tecnico-economiche, ordini professionali, associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, enti di assistenza, caserme, stazioni, carceri

Categoria 14

Aree dei campeggi, distributori di carburante, parcheggi, posteggi

Categoria 15

Banchi mercato adibiti alla vendita di generi alimentari e fiori

Categoria 16

Banchi mercato diversi da quelli compresi nella categoria precedente

Categoria 17

Aree scoperte ad uso privato

Categoria 18

Edifici scolastici

Categoria 19

Agriturismi

Le tariffe della TARI sono deliberate dal Comune in modo da garantire il pareggio tra gettito complessivo della Tassa e costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti.

Alla TARI si applica infine l’addizionale provinciale, del 5% del tributo, che verrà corrisposto alla Provincia per l’esercizio delle funzioni collegate alla tutela, protezione e igiene ambientale (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 19).

L’importo da pagare è dato dal prodotto ottenuto moltiplicando la superficie espressa in mq per la tariffa/mq con l’aggiunta dell’addizionale provinciale pari al 5%.

Le scadenze delle rate sono stabilite dal Comune.

I contribuenti, per il versamento della Tassa sui rifiuti, sono tenuti ad utilizzare l’avviso di pagamento predisposto dal Concessionario della Riscossione (Agenzia delle Entrate - riscossione).

Le riduzioni tariffarie per particolari condizioni d’uso per la tassa rifiuti sono previste dal Regolamento comunale 03/06/2014, n. 19,  come da ultimo modificato con atto C.C. n°32 del 28-06-2021, articoli 9, 10, 16 e 28.