Back to top

Vidimazione del registro sostanze stupefacenti per veterinari e case di riposo

Per lo svolgimento di alcune attività è necessario tenere, e vidimare, registri e tariffari.

Descrizione

Vidimazione e autovidimazione dei registri e tariffari

Per lo svolgimento di alcune attività il Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e il Regio Decreto 06/05/1940, n. 635 obbligano a tenere registri e tariffari.

Alcune competenze per la vidimazione dei registri e tariffari sono state trasferite ai Comuni, quindi al SUAP (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 112, art. 163, com. 2, let. d). Tra essi ci sono i registri di entrata e uscita delle sostanze stupefacenti.

I registri possono essere vidimati dal Comune, previa richiesta e presentazione dell’originale dello stesso, oppure la ditta può procedere all’autovidimazione. La validità dell’autovidimazione è stata riconosciuta anche dal Ministero dell’Interno (Parere ministeriale 20/06/2017, n. 557/PAS/U/009438/12015(1)).

Approfondimenti

I registri di carico e scarico di sostanze stupefacenti sono divisi tra quelli previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 09/10/1990, n. 309, art. 60 e art. 42. I primi devono essere vidimati e firmati dall'autorità sanitaria locale, i secondi devono essere vidimati e firmati dall'autorità sanitaria competente, quindi dal Sindaco (Circolare ministeriale 28/11/2010, n. 0021123).

Servizi

Per presentare la pratica accedi al servizio che ti interessa

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?